Si comunica l’avvenuta emanazione dell’Ordinanza n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana” (di seguito Ordinanza).
L’ ordinanza in questione all’ art. 10 dispone quanto segue:
- In ragione del grave disagio socioeconomico degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana - considerato che tale evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1.218 del Codice civile – i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o danneggiati , ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici - previa presentazione di autocertificazione del danno subito, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (dunque al massimo sino al 26/01/2027 – Dichiarazione stato emergenza del 26/01/2026);
- Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza (ossia entro il 1 marzo 2026) le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando:
- tempi di rimborso;
- costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'Accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti;
- il termine, non inferiore a trenta giorni (da quando viene data l’informativa) per l'esercizio della facoltà di sospensione, dunque per richiedere la sospensione.
Qualora la banca o l'intermediario finanziario non forniscano tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 26 gennaio 2027, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
EFFETTI DELLA SOSPENSIONE DELLE RATE DEI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
Fino all' agibilità o all' abitabilità degli immobili e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza – dunque al massimo sino al 26 gennaio 2027- i Titolari di contratti di mutuo, potranno beneficiare della sospensione dell’addebito:
1. dell’intera rata
ovvero
2. della sola quota capitale
delle rate dei mutui in essere con la nostra Banca.
A seguito della sospensione prevista da entrambe le opzioni il piano di ammortamento si allungherà per un periodo pari a quello della sospensione e le garanzie costituite in favore della Banca per l’adempimento delle obbligazioni poste a carico dei Titolari manterranno la loro validità ed efficacia per tutto il periodo del prolungamento.
Qualora si scelga l’opzione 1) gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell’ammortamento, con pagamenti periodici (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza e con pari periodicità) per una durata che sarà definita dalla banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.
Qualora si scelga l’opzione 2), gli interessi maturati e dovuti nel periodo di sospensione dovranno essere rimborsati dai Titolari alle scadenze originarie, calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.
La sospensione non comporta:
- l’applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al contratto di mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.
Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI SOSPENSIONE
Per beneficiare della sospensione dei pagamenti delle rate dei contratti di mutuo, i Titolari dovranno inviare una richiesta scritta a BCC Calabria Ulteriore: bcccalabriaulteriore@actaliscertymail.it
- riportare nell’oggetto della mail: “Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026” recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana1 ” - con indicazione dell’opzione prescelta (sospensione dell’intera rata ovvero della sola quota capitale).
La richiesta dovrà pervenire entro il 15/03/2026 e dovrà essere accompagnata da un’autocertificazione del danno subito ai sensi del D.P.R. 445/2000.
L’elenco dei Comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici a partire dal giorno 18 gennaio 2026 su cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, è consultabile nell’ ”Allegato all’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026”.